Art. 3.

      1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 94. - Il Presidente del Consiglio dei ministri cessa dalla carica se il Parlamento in seduta comune approva una mozione di sfiducia motivata, contenente l'indicazione del successore, con votazione per appello nominale a maggioranza dei suoi componenti.
      La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti di ciascuna Camera.
      La nomina del nuovo Presidente del Consiglio dei ministri da parte del Presidente della Repubblica comporta automaticamente la revoca del Presidente del Consiglio dei ministri e la conseguente decadenza dei ministri in carica.
      Se per qualsiasi altra causa il Presidente del Consiglio dei ministri cessi dalla carica, il Parlamento in seduta comune deve essere convocato entro dieci giorni per l'elezione del successore secondo la procedura di cui all'articolo 92».

 

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